Geolocalizzazione sui veicoli aziendali: accordo sindacale o autorizzazione DTL anche dopo il Jobs Act?

Quando una società decide di installare un sistema di geolocalizzazione sui veicoli aziendali deve considerare, oltre ai  profili legati al trattamento dei dati personali – quali sono i dati di localizzazione se associati, direttamente o indirettamente ai lavoratori – anche quelli relativi alla Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori).

Quali sono in concreto gli aspetti di rilievo in relazione allo Statuto dei lavoratori? Cosa fare per poter impiegare un sistema di geolocalizzazione senza violare la citata normativa? Cosa cambia in seguito al Jobs Act che, come noto, ha modificato anche l’art. 4 della Legge 300/1970?

Profili legati allo Statuto dei lavoratori 

La localizzazione dei veicoli aziendali può comportare una forma di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, per cui, oltre alla normativa in materia di protezione dei dati personali, la società che intende adottare un sistema GPS sulle autovetture aziendali deve rispettare la disciplina dettata dall’art. 4 della legge 300/1970, recentemente modificato dall’art. 23 del D. Lgs. 151/2015.

Procedure previste dal comma 1 dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori

In base al nuovo art. 4 dello Statuto dei lavoratori, comma 1, modificato più recentemente, nella sua ultima parte, dal D. Lgs. 185/2016 “gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unita’ produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unita’ produttive dislocate negli ambiti di competenza di piu’ sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.

Un sistema di geolocalizzazione è sicuramente uno strumento che consente un controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, il cui impiego, pertanto, è possibile, in base a quanto prescritto dal citato art. 4, comma 1, dello Statuto dei lavoratori, solo se:

1. l”impiego sia giustificato da una o più delle finalità espressamente indicate nella disposizione, ossia:

  • esigenze organizzative
  • esigenze produttive
  • sicurezza del lavoro
  • tutela del patrimonio aziendale

2. l’installazione del sistema venga fatta precedere da accordo con i sindacati o, in mancanza o nel caso di mancato raggiungimento di accordo, da autorizzazione della DTL.

Gli “strumenti di lavoro” sottratti dalle procedure di cui al comma 1 dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori

Il comma 2 del nuovo articolo 4 dello Statuto dei lavoratori esclude l’obbligo di ricorrere alle procedure previste nel comma 1 – accordo con i sindacati o autorizzazione della DTL – nel caso di “strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa”.

Come chiarito con nota ministeriale del 18 giugno 2015, l’espressione “per rendere la prestazione lavorativa” comporta che l’accordo o l’autorizzazione non servono se, e nella misura in cui, lo strumento viene considerato quale mezzo che “serve” al lavoratore per adempiere la prestazione.

Si pensi, ad esempio, ai pc, tablet o cellulari aziendali assegnati ai lavoratori per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Tuttavia, come indicato nella citata nota ministeriale, nel momento in cui lo “strumento di lavoro” viene modificato (ad esempio, con l’aggiunta di appositi software di localizzazione o filtraggio) per controllare il lavoratore, si fuoriesce dall’ambito della disposizione, in quanto, in tal caso, da strumento che “serve” al lavoratore per rendere la prestazione il pc, il tablet o il cellulare diventerebbero strumenti che servono al datore per controllarne la prestazione.

Sistema di geolocalizzazione: serve l’accordo con i sindacati o l’autorizzazione della DTL?

Un sistema di localizzazione satellitare GPS può essere considerato strettamente funzionale a “…rendere la prestazione lavorativa…” e, in quanto tale, è possibile ritenere che l’installazione di un tale sistema non richieda il rispetto delle procedure di cui al primo comma dell’art. 4 dello Statuto?

Tale questione è stata analizzata nella circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 2 del 7/11/2016, con cui sono state fornite indicazioni operative in ordine, appunto, all’utilizzazione di impianti GPS ai sensi dell’art. 4 della L. 300/1970.

Ebbene, nella circolare viene indicato che, in generale, i sistemi di geolocalizzazione rappresentano un elemento “aggiunto” agli strumenti di lavoro.

Di fatto, cioè, si tratta di sistemi che non vengono utilizzati in via primaria ed essenziale per l’esecuzione dell’attività lavorativa ma per esigenze di carattere assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la sicurezza del lavoro e pertanto, gli stessi possono essere installati solo previo accordo stipulato con la rappresentanza sindacale ovvero, in assenza di tale accordo, previa autorizzazione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Tuttavia nella circolare si evidenzia che “in casi del tutto particolari – qualora i sistemi di localizzazione siano installati per consentire la concreta ed effettiva attuazione della prestazione lavorativa (e cioè la stessa non possa essere resa senza ricorrere all’uso di tali strumenti), ovvero l’installazione sia richiesta da specifiche normative di carattere legislativo o regolamentare (es. uso dei sistemi GPS per il trasporto di portavalori superiore a euro 1.500.000,00, ecc.) – si può ritenere che gli stessi finiscano per “trasformarsi” in veri e propri strumenti di lavoro e pertanto si possa prescindere, ai sensi di cui al comma 2 dell’art. 4 della L. n. 300/1970, sia dall’intervento della contrattazione collettiva che dal procedimento amministrativo di carattere autorizzativo previsti dalla legge”.

Alla luce di tali indicazioni occorre allora ritenere che l’installazione dei sistemi di geolocalizzazione sui veicoli aziendali non necessiti di accordo sindacale o autorizzazione della DTL solo in quei particolari casi in cui siano utilizzati per l’effettivo esercizio della prestazione lavorativa, mentre, in generale, al di fuori di tali ipotesi, richiedono il rispetto delle procedure previste dall’art. 4 comma 1 – per cui si dovranno coinvolgere i sindacati o, in mancanza o nel caso di mancato accordo, si dovrà presentare apposita istanza alla DTL, utilizzando, a tal fine, il “modello unificato di istanza di autorizzazione all’installazione di impianti di videosorveglianza e all’installazione e utilizzo di impianti e apparecchiature di localizzazione satellitare GPS a bordo di mezzi aziendali messo a disposizione dal Ministero del lavoro”.

Quando la società può utilizzare i dati di localizzazione acquisiti e per quali finalità?

In base a quanto disposto dal comma 3 del nuovo art. 4 dello Statuto dei lavoratori, “le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”.

E’ dunque prevista la possibilità di utilizzare le informazioni e i dati raccolti tramite i sistemi di geolocalizzazione per “tutti i fini connessi al rapporto di lavoro” purché però:

  • si forniscano ai lavoratori tutte le necessarie informazioni sulle modalità d’uso degli strumenti e sulle modalità di effettuazione dei controlli
  • si operi nel rispetto della disciplina in materia di privacy

fonte https://robertarapicavoli.it/geolocalizzazione-sui-veicoli-aziendali-serve-accordo-sindacale-o-autorizzazione-della-dtl/