Videosorveglianza sul lavoro: autorizzazioni
Il procedimento per attivare un impianto di videosorveglianza sul lavoro, sempre nel rispetto delle tre predette finalità, è particolarmente complesso. Infatti, il datore di lavoro non può installare a proprio piacimento le telecamere, ma deve prima chiedere un’autorizzazione. A fornire l’autorizzazione devono essere, alternativamente:
i sindacati aziendali o meglio le RSU o le RSA; a queste il datore di lavoro deve inviare la comunicazione preventiva per poi trovare un accordo sui luoghi e modalità di installazione degli impianti;
• se non ci sono sindacati aziendali o l’accordo con questi non riesce, il datore di lavoro deve chiedere l’autorizzazione della Direzione Territoriale del lavoro. Per ottenere l’autorizzazione, le aziende devono presentare apposita istanza utilizzando la modulistica disponibile sul sito dell’INL (www.ispettorato.gov.it, sezione modulistica). Se gli impianti sono installati per motivi di “sicurezza sul lavoro” l’istanza deve essere corredata dagli estratti del DVR dai quali risulta che l’installazione degli strumenti di controllo a distanza è misura necessaria ed adeguata per ridurre i rischi di salute e sicurezza cui sono esposti i lavoratori.
Il datore di lavoro non può installare l’impianto di videosorveglianza se non ha prima ottenuto il consenso dei sindacati o, in alternativa, l’autorizzazione della DTL. In caso contrario, non gli basta presentare una comunicazione ai dipendenti e farsi da questi autorizzare. La liberatoria dei lavoratori, infatti, non ha alcun valore legale e, quindi, non serve a eliminare il reato commesso dal datore; e ciò vale anche quando la videosorveglianza è eseguita per gli scopi consentiti dalla legge (ad esempio, contro i furti). Tale è il principio affermato dalla Cassazione.